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Detrazione wallbox 2026: quella dedicata è scaduta, ecco cosa resta

La detrazione del 50% pensata apposta per le colonnine copriva le spese fino al 31 dicembre 2021 e non è stata prorogata. Che cosa resta oggi, con quali aliquote e a quali condizioni.

· Aggiornato il · 11 min di lettura
Copertina: «La detrazione fiscale sulla wallbox», su requisiti, bonifico parlante e regole di cumulo

Questa guida, fino al 9 settembre 2026, raccontava una detrazione del 50 % «pienamente attiva» e la attribuiva a commi di legge che non esistono. Era sbagliata. L’abbiamo riscritta partendo dai testi, e quello che ne esce è meno comodo ma verificabile: la detrazione pensata apposta per le colonnine è scaduta il 31 dicembre 2021 e non è mai stata prorogata.

Quello che resta non è poco, ma non è nemmeno la cifra che trovi promessa in giro. Vale la pena capire esattamente che cosa, perché la differenza fra le due cose sono centinaia di euro che qualcuno ha già messo in preventivo.

Che cosa è scaduto, e quando esattamente

La norma esiste, si può leggere, e dice una cosa sola. È l’art. 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, intitolato «Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica». Il comma 1, nel testo consolidato che Normattiva riporta come in vigore dal 19 luglio 2020:

Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1º marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Il tetto dei 3.000 euro, la percentuale del 50 %, le dieci quote: tutti i numeri che circolano ancora oggi vengono da qui. Il problema è la data. Quella finestra si è chiusa il 31 dicembre 2021 e l’articolo non è più stato toccato per spostarla: l’ultimo aggiornamento registrato sul testo è quello del 2020, che riguardava il collegamento con il superbonus.

Che cosa resta: il recupero del patrimonio edilizio

La detrazione che sopravvive è quella generale sui lavori in casa: l’art. 16-bis del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi. L’agevolazione nasce dalla legge n. 449/1997 ed è stata resa permanente inserendola nel Tuir; le norme attuative e le procedure di controllo stanno nel decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998.

Qui però va detta una cosa che raramente si legge altrove. La guida ufficiale «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», edizione di febbraio 2026, è il documento con cui l’Agenzia delle entrate spiega ai contribuenti che cosa rientra e che cosa no. Sono cinquantadue pagine, elencano gli interventi ammessi uno per uno — dall’abbattimento delle barriere architettoniche alla cablatura degli edifici, dai box pertinenziali agli impianti fotovoltaici — e non contengono mai le parole «ricarica», «colonnina» o «veicoli elettrici».

Non significa automaticamente che la spesa sia esclusa: significa che la wallbox non ha una voce propria, e che la detraibilità dipende da come l’intervento è qualificato nel suo complesso. Una wallbox posata come parte di un rifacimento dell’impianto elettrico è una situazione; la wallbox comprata e appesa al muro da sola è un’altra. Questa differenza va discussa con chi ti firma la dichiarazione, non decisa leggendo un articolo — nemmeno questo.

Le aliquote per il 2026 e per il 2027

Le percentuali non stanno nell’art. 16-bis ma nell’art. 16, comma 1, del D.L. 63/2013, che ogni anno viene riscritto. Il testo in vigore dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 dispone una detrazione pari

al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027 (…) fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare

e la eleva

al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Tradotto in tabella, per capire in quale casella cadi:

Anno della spesaAbitazione principale, proprietario o titolare di diritto realeOgni altro caso
202550 %36 %
202650 %36 %
202736 %30 %

Il tetto è di 96.000 euro per unità immobiliare, non per persona: se in tre partecipano alla spesa, quel limite si divide fra loro, non si moltiplica. La detrazione va sempre ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

Sull’assetto per il 2026 è intervenuta la legge di bilancio 2026, la L. 199/2025, che all’art. 1, comma 22, ha prorogato al 2026 le maggiori detrazioni prima previste fino al 2025. Le aliquote e i termini erano stati fissati dalla legge di bilancio 2025, la L. 207/2024, all’art. 1, commi 54 e 55.

Il tetto per i redditi oltre 75.000 euro

C’è un secondo limite, entrato in vigore di recente, che quasi nessuna guida sulla wallbox menziona. La legge di bilancio 2025 ha introdotto nel Tuir un nuovo art. 16-ter — da non confondere con l’art. 16-ter del D.L. 63/2013 di cui sopra, che è la vecchia norma sulle colonnine: hanno lo stesso numero e non c’entrano nulla l’uno con l’altro.

Il nuovo art. 16-ter del Tuir, introdotto dall’art. 1, comma 10, della L. 207/2024, prevede che dal periodo d’imposta 2025 i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro possano portare in detrazione oneri e spese, considerati complessivamente, solo fino a un determinato importo. Quell’importo si calcola moltiplicando un importo base, che decresce al crescere del reddito, per un coefficiente che dipende dalla situazione familiare.

Nel calcolo del plafond entra solo la rata dell’anno, non l’intera spesa: la guida dell’Agenzia fa proprio l’esempio di una spesa da 20.000 euro detraibile in dieci anni, per la quale conta la rata di 2.000 euro. Restano fuori dal conteggio le rate residue dei bonus edilizi pagati fino al 31 dicembre 2024. Le istruzioni applicative sono nella circolare n. 6/E del 29 maggio 2025.

Il bonifico: che cosa chiede davvero l’Agenzia

Qui la letteratura online è piena di requisiti immaginari. Il testo di riferimento è il capitolo «Come pagare i lavori» della guida dell’Agenzia, e chiede che dal bonifico bancario o postale, anche online, risultino tre elementi:

  1. la causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
  2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione, che può anche essere diverso da chi ordina il bonifico;
  3. il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nota che cosa non c’è: non è richiesto di indicare un articolo di legge. Molti fac-simile in circolazione lo impongono, e diversi — compreso quello che stava su questa pagina fino a ieri — suggeriscono riferimenti normativi sbagliati. Scrivere una norma inesistente nella causale non aggiunge nulla e, se qualcuno legge, toglie credibilità al resto.

La ritenuta è l’11 %, non l’8 %

Al momento del pagamento, banche e Poste operano nei confronti dell’impresa una ritenuta a titolo di acconto. Per i bonifici effettuati a partire dal 1º marzo 2024 la ritenuta è pari all’11 %, aumentata dall’art. 1, comma 88, della L. 213/2023. L’8 % che si legge ancora ovunque è il dato precedente. Se stai controllando il movimento bancario per verificare che il bonifico sia stato codificato come agevolato, all’installatore arriva l’89 % del lordo.

Se il bonifico è sbagliato, non è finita

È l’errore che spaventa di più ed è quello con il rimedio più chiaro. Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se per errore ha utilizzato un bonifico diverso da quello dedicato, o lo ha compilato in modo tale da impedire a banche e Poste di operare la ritenuta. In quei casi però è necessario farsi rilasciare dal beneficiario dell’accredito una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.

Resta preferibile ripetere il bonifico compilato correttamente, quando si è ancora in tempo e l’installatore è d’accordo a restituire il primo.

Fac-simile della causale

Il modello che segue contiene i tre elementi richiesti dall’Agenzia e nient’altro. Usalo solo se il tuo commercialista ha confermato che l’intervento rientra fra quelli dell’art. 16-bis del Tuir: la causale non crea il diritto alla detrazione, lo documenta.

Causale del bonifico per un intervento di recupero del patrimonio edilizio

Sostituisci i campi fra parentesi quadre. I tre elementi obbligatori sono la causale che qualifica l'intervento, il tuo codice fiscale e la partita IVA di chi incassa.

VERSIONE COMPLETA

Pagamento per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno
diritto alla detrazione — [DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO COME IN FATTURA].
Fattura n. [NUMERO] del [DATA].
Beneficiario della detrazione: [NOME COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE].
Impresa esecutrice: [RAGIONE SOCIALE], P.IVA [PARTITA IVA].

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VERSIONE COMPATTA (se la banca limita i caratteri)

Interventi recupero patrimonio edilizio con diritto a detrazione -
Fatt. [NUMERO] del [DATA] - Benef. detraz. C.F. [CODICE FISCALE] -
Impresa P.IVA [PARTITA IVA]

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I TRE ELEMENTI DA NON TOGLIERE MAI

1. Una causale da cui si capisca che si tratta di interventi di
 recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione
2. Il codice fiscale di chi beneficia della detrazione
 (puo' essere diverso da chi ordina il bonifico)
3. La partita IVA o il codice fiscale di chi riceve il pagamento

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NON SERVE, E MEGLIO NON METTERLO

- Il numero di un articolo di legge: la guida dell'Agenzia non lo
chiede, e i riferimenti che girano nei fac-simile sono spesso errati
- La parola "wallbox" da sola, senza il riferimento all'intervento
edilizio in cui la posa rientra

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PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Oltre al codice fiscale del condominio va indicato quello
dell'amministratore o dell'altro condomino che effettua il pagamento.
Verifica che la tua banca offra il modulo dedicato («bonifico per detrazioni fiscali», «bonifico ristrutturazioni» o simili): è quello che fa scattare la ritenuta dell'11 %. Se la causale eccede i caratteri ammessi, accorcia la descrizione dei lavori, mai i tre elementi.

Wallbox sulle parti comuni: come si ripartisce

Se l’intervento riguarda le parti comuni, la detrazione spetta a ogni singolo condòmino in base alla quota millesimale di proprietà, o secondo i diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile. Per capire quali siano le parti comuni interessate si guarda all’art. 1117: il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i cortili, i locali destinati a servizi in comune, e in generale le opere e gli impianti che servono all’uso e al godimento comune.

Sul bonifico, per i lavori sulle parti comuni, oltre al codice fiscale del condominio va indicato quello dell’amministratore o dell’altro condòmino che materialmente paga.

C’è poi il caso del condominio minimo, quello fino a otto condòmini che non ha l’obbligo di nominare un amministratore e spesso non ha codice fiscale. Con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 l’Agenzia ha chiarito che questi condomìni possono ugualmente beneficiare della detrazione: il pagamento va sempre fatto con il bonifico dedicato, e in dichiarazione si indica il codice fiscale del condòmino che lo ha effettuato. In assenza di codice fiscale del condominio minimo, le fatture possono essere intestate al condòmino che cura gli adempimenti.

Su come si arriva alla delibera, e con quali maggioranze, il percorso è quello descritto nella guida ai quorum assembleari; la norma che disciplina l’installazione in condominio non è quella fiscale ma l’art. 17-quinquies del D.L. 83/2012, spiegata nella guida principale del pilastro.

Che cosa fare oggi, in concreto

  1. Non dare per acquisita una percentuale. Prima di firmare un preventivo che sconta «il 50 % di detrazione», chiedi su quale norma si fonda il conteggio. Se la risposta è «la 232/2016» o «la detrazione colonnine», il preventivo è stato costruito su un dato vecchio.
  2. Fatti descrivere l’intervento come sarà in fattura. È la descrizione, non il nome del prodotto, a determinare se si è dentro l’art. 16-bis del Tuir.
  3. Porta quella descrizione a un commercialista. Se la cifra è rilevante e la risposta resta incerta, esiste lo strumento dell’interpello.
  4. Verifica in quale casella di aliquota cadi. Abitazione principale e titolarità di un diritto reale fanno la differenza fra il 50 % e il 36 %.
  5. Controlla il tuo reddito complessivo. Sopra i 75.000 euro entra in gioco il plafond dell’art. 16-ter del Tuir, che vale su tutti gli oneri detraibili sommati, non solo su questo.
  6. Guarda anche l’altra strada. Il bonus colonnine gestito da Invitalia è un contributo diretto e non una detrazione: non dipende dalla capienza IRPEF, ma si può chiedere solo quando lo sportello è aperto.
  7. Paga con il bonifico dedicato e conserva fattura, ricevuta e dichiarazione di conformità dell’impianto.

Cosa è cambiato in questa guida

9 settembre 2026 — questa era la pagina più sbagliata del sito. Presentava come «pienamente attiva» una detrazione dedicata alla wallbox, la attribuiva all’«art. 1, commi 1057-1063 della Legge n. 232/2016» — commi che a quella legge non appartengono — e ne dava per certa la proroga fino al 31 dicembre 2027. Indicava un tetto di 3.000 euro che era quello della norma scaduta, una ritenuta sul bonifico dell’8 % superata dal 1º marzo 2024, e chiedeva al lettore di scrivere il riferimento normativo sbagliato nella causale del proprio bonifico. Affermava infine che un bonifico compilato male fa perdere il diritto, mentre la circolare 43/E del 2016 prevede un rimedio. Tutto il testo è stato rifatto sui testi di legge e sulla guida ufficiale dell’Agenzia di febbraio 2026. La correzione è registrata, con la data, nel registro pubblico delle correzioni.

Fonti di questa guida

Conclusioni

Il titolo di questa pagina prometteva per mesi una detrazione del 50 % sulla wallbox. Quella detrazione è esistita davvero, per due anni e dieci mesi, e si è chiusa alla fine del 2021. Averlo scritto al presente per tutto questo tempo è stato un errore nostro, non un’opinione discutibile.

Quello che resta è più modesto e più condizionato: una detrazione generale sui lavori edilizi, con aliquote che nel 2026 stanno fra il 36 % e il 50 % a seconda di chi sei e di dove abiti, e che sulla wallbox richiede una qualificazione dell’intervento che l’Agenzia, nella sua guida più recente, non affronta. È poco per un titolo pubblicitario ed è abbastanza per una decisione: sapere che la cifra va verificata prima, e non scoperta dopo, vale più di un numero rassicurante e falso.

Domande frequenti

Esiste ancora una detrazione dedicata alla wallbox?
No. La detrazione pensata apposta per le infrastrutture di ricarica è quella dell'art. 16-ter del D.L. 63/2013: copriva le spese sostenute dal 1º marzo 2019 al 31 dicembre 2021, nella misura del 50% su un ammontare non superiore a 3.000 euro. Quel termine non è stato prorogato e il testo dell'articolo, sul consolidato di Normattiva, è rimasto quello. Chi oggi ti promette «la detrazione 50% wallbox» sta citando una norma che ha smesso di produrre effetti quasi cinque anni fa.
Allora la wallbox non è più detraibile in nessun caso?
Non è così netto, ed è qui che serve precisione. Resta la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio dell'art. 16-bis del Tuir: se l'installazione fa parte di un intervento che vi rientra, la spesa segue quella detrazione e le sue aliquote. Ma la wallbox non ha più una casella propria: la guida ufficiale dell'Agenzia delle entrate di febbraio 2026, cinquantadue pagine, non contiene le parole «ricarica», «colonnina» né «veicoli elettrici». Non è un dettaglio da ignorare prima di impostare una dichiarazione.
Quali sono le aliquote per le spese del 2026?
L'art. 16, comma 1, del D.L. 63/2013, nel testo in vigore dal 1º gennaio 2026, prevede il 36% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 e il 30% per quelle del 2027, su un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. L'aliquota sale al 50% per il 2025 e il 2026, e al 36% per il 2027, quando le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Che cos'è il tetto per i redditi sopra i 75.000 euro?
È l'art. 16-ter del Tuir, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 10, della L. 207/2024) e da non confondere con l'art. 16-ter del D.L. 63/2013, che è la vecchia norma sulle colonnine. Dal periodo d'imposta 2025 i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro possono portare in detrazione oneri e spese, considerati nel loro insieme, solo fino a un importo calcolato moltiplicando un importo base decrescente per un coefficiente legato al carico familiare. Le istruzioni applicative sono nella circolare n. 6/E del 29 maggio 2025.
Che cosa deve contenere la causale del bonifico?
La guida dell'Agenzia chiede tre cose: la causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione; il codice fiscale del beneficiario della detrazione, che può essere diverso da chi ordina il bonifico; il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Non è richiesto di citare un articolo di legge: molti modelli in circolazione lo pretendono, e alcuni citano norme sbagliate.
Quanto trattiene la banca sul bonifico?
Per i bonifici effettuati a partire dal 1º marzo 2024 la ritenuta a titolo di acconto operata da banche e Poste nei confronti dell'impresa è pari all'11%. Prima era l'8%: l'aumento è stato disposto dall'art. 1, comma 88, della L. 213/2023. Se stai controllando il movimento per verificare che il bonifico sia stato codificato correttamente, l'importo accreditato all'installatore sarà quindi l'89% del lordo, non il 92%.
Se sbaglio il bonifico perdo tutto?
No, e questa è la correzione più utile a chi si è già spaventato. Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l'Agenzia ha precisato che il contribuente non perde il diritto se per errore ha usato un bonifico diverso da quello dedicato o lo ha compilato male, impedendo l'applicazione della ritenuta. Serve però farsi rilasciare dal beneficiario dell'accredito una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità d'impresa.
Come funziona sulle parti comuni del condominio?
Le detrazioni spettano a ogni condòmino in base alla quota millesimale di proprietà o secondo i diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile, e le parti comuni si individuano guardando all'art. 1117. Per il condominio senza codice fiscale, la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 ammette che i condòmini indichino in dichiarazione il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico.
Conviene aspettare o muoversi adesso?
Dipende da che cosa stai aspettando. Le aliquote scendono nel 2027 — dal 36% al 30%, e dal 50% al 36% per l'abitazione principale — quindi rimandare la spesa a cavallo dell'anno la rende meno conveniente, non di più. Ma se stai aspettando il ritorno di una detrazione dedicata alla ricarica, non c'è nulla di annunciato: il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. 117/2026, riordina le detrazioni edilizie senza reintrodurla.
A chi devo chiedere prima di contare su questi soldi?
A un commercialista, con in mano la descrizione dell'intervento e la fattura che l'installatore intende emettere. La domanda da porre non è «la wallbox è detraibile», ma «questo specifico intervento rientra fra quelli dell'art. 16-bis del Tuir». Se la risposta non è chiara e la cifra in gioco è alta, esiste l'interpello all'Agenzia delle entrate. Questa guida serve a farti arrivare a quel colloquio sapendo che cosa chiedere, non a sostituirlo.

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