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Il sopralluogo per la wallbox: cosa deve guardare l'installatore, e cosa devi chiedere tu

Un preventivo fatto da una foto non è un preventivo. Il sopralluogo serve a stabilire una cosa che cambia tempi e costi: chi deve firmare il progetto. Per le utenze condominiali il DM 37/2008 impone un professionista iscritto all'albo, sempre, e per le utenze domestiche la soglia è 6 kW di potenza impegnata.

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Copertina: «Il sopralluogo per la wallbox», con in evidenza la soglia di 6 kW di potenza impegnata oltre la quale il progetto va firmato da un professionista iscritto all'albo

C’è un modo rapido per capire quanto vale un preventivo per una wallbox: guardare se chi lo ha scritto è mai venuto a vedere il posto.

Le stime a distanza — dalla foto del box, dal modulo online, dalla telefonata — non sono truffe. Sono numeri costruiti su ipotesi ottimistiche, e le ipotesi ottimistiche riguardano sempre le stesse tre voci: quanti metri di cavo servono davvero, se nel quadro c’è posto, e in che stato è l’impianto di terra. Quelle tre voci si scoprono in cantiere, cioè quando hai già firmato.

Il sopralluogo serve a questo. E serve soprattutto a stabilire una cosa che cambia tempi, costi e responsabilità: chi deve firmare il progetto.

La domanda che decide tutto: chi firma il progetto

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 è il decreto che disciplina l’installazione degli impianti all’interno degli edifici. Il suo art. 5 stabilisce che per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti elettrici è redatto un progetto, e poi distingue due strade: in certi casi lo firma un professionista iscritto all’albo, negli altri lo può redigere il responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

L’elenco dei casi in cui serve il professionista si apre così:

«a) impianti [elettrici], per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq»

Due conseguenze pratiche, entrambe rilevanti per chi installa una wallbox in condominio.

Se l’alimentazione è condominiale, il professionista serve sempre. Non c’è soglia di potenza né di superficie: «tutte le utenze condominiali». Quindi ogni volta che la wallbox viene alimentata dal POD del condominio — la soluzione che molti amministratori preferiscono perché tiene i consumi fuori dalle utenze private — il progetto deve essere firmato da un iscritto all’albo. Abbiamo confrontato le due soluzioni in POD condominiale o contatore privato: questa è una differenza di costo che va messa nel confronto e che spesso non compare.

Se l’alimentazione è la tua utenza domestica, dipende dalla potenza impegnata.

La soglia dei 6 kW, e perché riguarda proprio te

La soglia dei 6 kW di potenza impegnata è scritta per gli impianti elettrici domestici in generale, ma finisce per intercettare quasi esattamente la decisione che prende chi installa una wallbox.

Il contatore domestico standard italiano è da 3 kW. Per ricaricare in tempi ragionevoli molti valutano di salire, e le opzioni tipiche sono 4,5 kW, 6 kW o 7,5 kW — abbiamo raccontato il meccanismo e i costi in aumento di potenza del contatore. Rispetto all’art. 5 la linea cade in mezzo a quelle opzioni:

Non è un argomento per rinunciare alla potenza: se ti serve, ti serve. È un argomento per sapere in anticipo che quella scelta trascina con sé una figura professionale in più, con la sua parcella e i suoi tempi, e per pretendere che il preventivo lo dica prima e non dopo.

Cosa deve guardare fisicamente

Un sopralluogo serio dura più di cinque minuti e tocca cose che vanno aperte, misurate o provate. Ecco cosa dovresti vederlo fare — e se non lo fa, cosa chiedergli.

Aprire il quadro elettrico. Serve spazio per il circuito dedicato alla wallbox e per le sue protezioni. La domanda concreta è quanti moduli liberi ci sono e se il quadro va sostituito: è una voce di costo che cambia parecchio il totale.

Percorrere il tragitto dei cavi, a piedi. La distanza che conta non è quella in linea d’aria fra contatore e posto auto, è quella reale, con le curve, i passaggi, le eventuali opere murarie o canaline. È la voce che più spesso si gonfia fra preventivo e fattura, e l’unica difesa è che qualcuno l’abbia camminata.

Verificare l’impianto di terra. È il punto che salta più facilmente nelle stime a distanza e il più delicato negli edifici datati. Non è una questione di opinione: o l’impianto c’è e funziona, o va messo a posto prima di collegare qualsiasi cosa.

Guardare il contatore e la bolletta. Potenza impegnata e potenza disponibile sono due numeri diversi, e servono entrambi per capire se la wallbox può funzionare senza far scattare il contatore quando accendi il forno.

Guardare dove finisce la wallbox. Esposizione alle intemperie, altezza, distanza dal punto di ricarica dell’auto, spazio per il cavo. Sembrano dettagli, ma determinano il modello e gli accessori.

Chiedere della documentazione esistente. L’impresa dovrebbe domandare se esiste la dichiarazione di conformità dell’impianto attuale. Se non la chiede, è un segnale: significa che sta valutando il pezzo nuovo senza guardare quello a cui lo attacca.

Se l’impianto è anteriore al 1990

Negli edifici più vecchi la domanda «il mio impianto va bene?» sembra destinata a una risposta vaga. Non lo è: il decreto dà un criterio esplicito e corto.

L’art. 6, comma 3 stabilisce che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di:

Sono quattro elementi, e la loro utilità sta nel fatto che trasformano una discussione generica in una lista. Al sopralluogo puoi chiedere, punto per punto, quali risultano presenti e quali no, e farti dire cosa comporta ciascuna mancanza. Una risposta del tipo «l’impianto è vecchio, va rifatto tutto» senza passare da questi quattro punti non è una diagnosi, è un preventivo.

Quello che puoi controllare davvero: la carta

Vale la pena essere onesti su un limite. L’art. 6 del decreto stabilisce che gli impianti realizzati in conformità alla normativa vigente e alle norme del CEI, dell’UNI o di altri enti di normalizzazione europei si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte. Il riferimento tecnico per le installazioni di ricarica dei veicoli elettrici è la norma CEI 64-8.

Il punto è che le norme CEI non sono liberamente consultabili: si acquistano, a differenza di una legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Non puoi quindi verificare da solo se la tua installazione le rispetta, e chi ti dice il contrario ti sta chiedendo di fidarti di una sua lettura di un testo che non hai.

Quello che invece puoi controllare è la documentazione, ed è tutt’altro che poco:

Il documento finale e i suoi allegati li abbiamo smontati uno per uno in la dichiarazione di conformità della wallbox. Qui interessa il momento prima: pretendere al sopralluogo che quei documenti siano nominati nel preventivo, con chi li produce e quando.

Gli obblighi che ricadono su di te

Due passaggi del decreto mettono obblighi in capo al committente, cioè a chi ordina i lavori. Non sono formalità: sono le uniche parti del DM 37/2008 che parlano direttamente di te.

Scegliere un’impresa abilitata. L’art. 8, comma 1: «Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti […] ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3». L’obbligo di verificare l’abilitazione, quindi, non è solo prudenza commerciale: è scritto a carico tuo.

Consegnare la dichiarazione al distributore. L’art. 8, comma 3: entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica il committente consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità, esclusi gli allegati obbligatori. E la stessa documentazione va consegnata in caso di richiesta di aumento di potenza: se per la wallbox hai alzato il contatore, l’adempimento riguarda anche te, e conviene chiarire al sopralluogo se se ne occupa l’impresa o se resta sulle tue spalle.

Le domande da fare, in ordine

Sette domande, nell’ordine in cui conviene farle. Le prime tre decidono l’impianto del lavoro; le altre lo delimitano.

  1. «Nel mio caso il progetto lo firma un professionista o il vostro responsabile tecnico?» Se l’alimentazione è condominiale la risposta è già scritta nel decreto. Se è domestica, la risposta dipende dalla potenza impegnata che avremo alla fine dei lavori, non da quella di oggi.
  2. «Se salgo di potenza, cambia qualcosa su chi firma il progetto?» È la stessa domanda vista dall’altro lato, e serve a far emergere il costo del progettista prima della scelta della potenza, non dopo.
  3. «L’impianto di terra l’avete verificato o lo date per buono?» Se la risposta è vaga, non è stato verificato.
  4. «Quanti metri di percorso avete misurato, e su che tragitto?» Fatti indicare il percorso. Se il numero viene dalla piantina, è una stima.
  5. «Nel quadro c’è spazio, o va sostituito?» Deve essere una risposta secca, con il numero di moduli liberi.
  6. «Cosa mi consegnate a fine lavori, e in quanti giorni?» Dichiarazione di conformità, relazione sui materiali, progetto o schema dell’impianto. Meglio se elencati nel preventivo.
  7. «Della consegna al distributore ve ne occupate voi?» Serve a stabilire di chi è l’adempimento dei 30 giorni, per iscritto e in anticipo.

Fonti di questa guida

Conclusioni

La cosa più utile che il sopralluogo produce non è il numero in fondo al preventivo: è la risposta alla domanda su chi firma il progetto. Da lì discendono una parcella, dei tempi e un livello di responsabilità diversi, e in condominio quella risposta è già scritta nel decreto — per tutte le utenze condominiali serve un professionista iscritto all’albo, senza eccezioni di potenza.

Il resto sono verifiche che chiunque può pretendere di vedere: il quadro aperto, il percorso camminato, l’impianto di terra provato, i quattro requisiti dell’art. 6 spuntati uno a uno se l’edificio è anteriore al 1990. Non richiedono competenze tecniche, richiedono di essere presenti e di fare domande scomode a un preventivo, cioè quando costano ancora zero.

E se qualcuno ti manda un numero senza essere venuto: quel numero non è sbagliato, è semplicemente ancora da scrivere.

Domande frequenti

Un installatore può farmi un preventivo senza venire a vedere?
Può darti una stima, non un preventivo affidabile. Le tre voci che fanno oscillare di più il conto — lunghezza reale del percorso dei cavi, spazio disponibile nel quadro e stato dell'impianto di terra — non si vedono da una fotografia. Un numero costruito senza sopralluogo tende a rivelarsi ottimistico proprio sulle voci che poi crescono, e la revisione arriva a lavori iniziati, quando cambiare fornitore costa molto di più.
Quando il progetto dell'impianto deve essere firmato da un professionista?
L'art. 5, comma 2, lettera a) del DM 37/2008 lo impone «per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq». Tradotto: se la wallbox è alimentata da un'utenza condominiale il professionista serve sempre, senza soglie; se è alimentata dalla tua utenza domestica, serve quando la potenza impegnata supera i 6 kW.
Quindi portare il contatore a 7,5 kW cambia le carte in tavola?
Sì, ed è il passaggio che quasi nessun preventivo evidenzia. Restando a 6 kW si è dentro la soglia; salendo a 7,5 kW la si supera, e il progetto passa dal responsabile tecnico dell'impresa a un professionista iscritto all'albo, con il relativo costo e i relativi tempi. Non è un motivo per rinunciare alla potenza, ma è un motivo per chiedere che la parcella del progettista sia nel preventivo fin dall'inizio.
Se il progetto lo fa l'impresa, cosa devo ricevere?
L'art. 7, comma 2 del DM 37/2008 stabilisce che, quando il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, «l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire», integrato con la documentazione delle varianti introdotte in corso d'opera. Uno schema, quindi, non una riga di descrizione nel preventivo.
Come faccio a sapere se il mio impianto vecchio va bene?
Per gli impianti nelle unità abitative realizzati prima del 13 marzo 1990, l'art. 6, comma 3 del DM 37/2008 li considera adeguati se hanno quattro cose: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti oppure un interruttore differenziale con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. È un elenco corto e verificabile: chiedi all'installatore di dirti, punto per punto, quali di questi requisiti risultano soddisfatti.
Scegliere un'impresa non abilitata è un problema solo dell'impresa?
No, è anche tuo. L'art. 8, comma 1 del DM 37/2008 dice che «il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti [...] ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3». L'obbligo di scegliere bene è scritto in capo a chi commissiona, non solo a chi esegue: è una ragione in più per chiedere gli estremi di iscrizione prima di firmare.
Dopo i lavori devo consegnare qualcosa a qualcuno?
Sì, e viene dimenticato spesso. L'art. 8, comma 3 prevede che il committente, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura, consegni al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità, esclusi gli allegati obbligatori. La stessa documentazione va consegnata in caso di richiesta di aumento di potenza: se la wallbox ti ha portato ad alzare il contatore, l'adempimento riguarda anche te.
Posso verificare da solo che l'impianto rispetti la norma CEI?
Non davvero, e conviene saperlo: le norme CEI non sono liberamente consultabili come una legge, si acquistano. Questo significa che il rispetto della regola dell'arte non è qualcosa che puoi controllare leggendo il testo. Quello che puoi controllare è la carta: chi ha firmato il progetto, cosa contiene lo schema, quali materiali sono elencati nella relazione, e se l'impresa è abilitata. È il motivo per cui in questa guida insistiamo sui documenti invece che sui millimetri.

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