C’è un modo rapido per capire quanto vale un preventivo per una wallbox: guardare se chi lo ha scritto è mai venuto a vedere il posto.
Le stime a distanza — dalla foto del box, dal modulo online, dalla telefonata — non sono truffe. Sono numeri costruiti su ipotesi ottimistiche, e le ipotesi ottimistiche riguardano sempre le stesse tre voci: quanti metri di cavo servono davvero, se nel quadro c’è posto, e in che stato è l’impianto di terra. Quelle tre voci si scoprono in cantiere, cioè quando hai già firmato.
Il sopralluogo serve a questo. E serve soprattutto a stabilire una cosa che cambia tempi, costi e responsabilità: chi deve firmare il progetto.
La domanda che decide tutto: chi firma il progetto
Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 è il decreto che disciplina l’installazione degli impianti all’interno degli edifici. Il suo art. 5 stabilisce che per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti elettrici è redatto un progetto, e poi distingue due strade: in certi casi lo firma un professionista iscritto all’albo, negli altri lo può redigere il responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
L’elenco dei casi in cui serve il professionista si apre così:
«a) impianti [elettrici], per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq»
Due conseguenze pratiche, entrambe rilevanti per chi installa una wallbox in condominio.
Se l’alimentazione è condominiale, il professionista serve sempre. Non c’è soglia di potenza né di superficie: «tutte le utenze condominiali». Quindi ogni volta che la wallbox viene alimentata dal POD del condominio — la soluzione che molti amministratori preferiscono perché tiene i consumi fuori dalle utenze private — il progetto deve essere firmato da un iscritto all’albo. Abbiamo confrontato le due soluzioni in POD condominiale o contatore privato: questa è una differenza di costo che va messa nel confronto e che spesso non compare.
Se l’alimentazione è la tua utenza domestica, dipende dalla potenza impegnata.
La soglia dei 6 kW, e perché riguarda proprio te
La soglia dei 6 kW di potenza impegnata è scritta per gli impianti elettrici domestici in generale, ma finisce per intercettare quasi esattamente la decisione che prende chi installa una wallbox.
Il contatore domestico standard italiano è da 3 kW. Per ricaricare in tempi ragionevoli molti valutano di salire, e le opzioni tipiche sono 4,5 kW, 6 kW o 7,5 kW — abbiamo raccontato il meccanismo e i costi in aumento di potenza del contatore. Rispetto all’art. 5 la linea cade in mezzo a quelle opzioni:
- fino a 6 kW compresi, la soglia non è superata: il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa;
- da 7,5 kW in su, la potenza impegnata supera i 6 kW e il progetto passa a un professionista iscritto all’albo.
Non è un argomento per rinunciare alla potenza: se ti serve, ti serve. È un argomento per sapere in anticipo che quella scelta trascina con sé una figura professionale in più, con la sua parcella e i suoi tempi, e per pretendere che il preventivo lo dica prima e non dopo.
Cosa deve guardare fisicamente
Un sopralluogo serio dura più di cinque minuti e tocca cose che vanno aperte, misurate o provate. Ecco cosa dovresti vederlo fare — e se non lo fa, cosa chiedergli.
Aprire il quadro elettrico. Serve spazio per il circuito dedicato alla wallbox e per le sue protezioni. La domanda concreta è quanti moduli liberi ci sono e se il quadro va sostituito: è una voce di costo che cambia parecchio il totale.
Percorrere il tragitto dei cavi, a piedi. La distanza che conta non è quella in linea d’aria fra contatore e posto auto, è quella reale, con le curve, i passaggi, le eventuali opere murarie o canaline. È la voce che più spesso si gonfia fra preventivo e fattura, e l’unica difesa è che qualcuno l’abbia camminata.
Verificare l’impianto di terra. È il punto che salta più facilmente nelle stime a distanza e il più delicato negli edifici datati. Non è una questione di opinione: o l’impianto c’è e funziona, o va messo a posto prima di collegare qualsiasi cosa.
Guardare il contatore e la bolletta. Potenza impegnata e potenza disponibile sono due numeri diversi, e servono entrambi per capire se la wallbox può funzionare senza far scattare il contatore quando accendi il forno.
Guardare dove finisce la wallbox. Esposizione alle intemperie, altezza, distanza dal punto di ricarica dell’auto, spazio per il cavo. Sembrano dettagli, ma determinano il modello e gli accessori.
Chiedere della documentazione esistente. L’impresa dovrebbe domandare se esiste la dichiarazione di conformità dell’impianto attuale. Se non la chiede, è un segnale: significa che sta valutando il pezzo nuovo senza guardare quello a cui lo attacca.
Se l’impianto è anteriore al 1990
Negli edifici più vecchi la domanda «il mio impianto va bene?» sembra destinata a una risposta vaga. Non lo è: il decreto dà un criterio esplicito e corto.
L’art. 6, comma 3 stabilisce che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di:
- sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto;
- protezione contro i contatti diretti;
- protezione contro i contatti indiretti oppure protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Sono quattro elementi, e la loro utilità sta nel fatto che trasformano una discussione generica in una lista. Al sopralluogo puoi chiedere, punto per punto, quali risultano presenti e quali no, e farti dire cosa comporta ciascuna mancanza. Una risposta del tipo «l’impianto è vecchio, va rifatto tutto» senza passare da questi quattro punti non è una diagnosi, è un preventivo.
Quello che puoi controllare davvero: la carta
Vale la pena essere onesti su un limite. L’art. 6 del decreto stabilisce che gli impianti realizzati in conformità alla normativa vigente e alle norme del CEI, dell’UNI o di altri enti di normalizzazione europei si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte. Il riferimento tecnico per le installazioni di ricarica dei veicoli elettrici è la norma CEI 64-8.
Il punto è che le norme CEI non sono liberamente consultabili: si acquistano, a differenza di una legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Non puoi quindi verificare da solo se la tua installazione le rispetta, e chi ti dice il contrario ti sta chiedendo di fidarti di una sua lettura di un testo che non hai.
Quello che invece puoi controllare è la documentazione, ed è tutt’altro che poco:
- chi ha firmato il progetto e se quella firma è quella richiesta dall’art. 5 per il tuo caso;
- cosa contiene l’elaborato tecnico: quando il progetto è del responsabile tecnico dell’impresa, l’art. 7, comma 2 richiede almeno lo schema dell’impianto da realizzare, «inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire»;
- la relazione sui materiali impiegati, che l’art. 7, comma 1 rende parte integrante della dichiarazione di conformità insieme al progetto;
- l’abilitazione dell’impresa ai sensi dell’art. 3.
Il documento finale e i suoi allegati li abbiamo smontati uno per uno in la dichiarazione di conformità della wallbox. Qui interessa il momento prima: pretendere al sopralluogo che quei documenti siano nominati nel preventivo, con chi li produce e quando.
Gli obblighi che ricadono su di te
Due passaggi del decreto mettono obblighi in capo al committente, cioè a chi ordina i lavori. Non sono formalità: sono le uniche parti del DM 37/2008 che parlano direttamente di te.
Scegliere un’impresa abilitata. L’art. 8, comma 1: «Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti […] ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3». L’obbligo di verificare l’abilitazione, quindi, non è solo prudenza commerciale: è scritto a carico tuo.
Consegnare la dichiarazione al distributore. L’art. 8, comma 3: entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica il committente consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità, esclusi gli allegati obbligatori. E la stessa documentazione va consegnata in caso di richiesta di aumento di potenza: se per la wallbox hai alzato il contatore, l’adempimento riguarda anche te, e conviene chiarire al sopralluogo se se ne occupa l’impresa o se resta sulle tue spalle.
Le domande da fare, in ordine
Sette domande, nell’ordine in cui conviene farle. Le prime tre decidono l’impianto del lavoro; le altre lo delimitano.
- «Nel mio caso il progetto lo firma un professionista o il vostro responsabile tecnico?» Se l’alimentazione è condominiale la risposta è già scritta nel decreto. Se è domestica, la risposta dipende dalla potenza impegnata che avremo alla fine dei lavori, non da quella di oggi.
- «Se salgo di potenza, cambia qualcosa su chi firma il progetto?» È la stessa domanda vista dall’altro lato, e serve a far emergere il costo del progettista prima della scelta della potenza, non dopo.
- «L’impianto di terra l’avete verificato o lo date per buono?» Se la risposta è vaga, non è stato verificato.
- «Quanti metri di percorso avete misurato, e su che tragitto?» Fatti indicare il percorso. Se il numero viene dalla piantina, è una stima.
- «Nel quadro c’è spazio, o va sostituito?» Deve essere una risposta secca, con il numero di moduli liberi.
- «Cosa mi consegnate a fine lavori, e in quanti giorni?» Dichiarazione di conformità, relazione sui materiali, progetto o schema dell’impianto. Meglio se elencati nel preventivo.
- «Della consegna al distributore ve ne occupate voi?» Serve a stabilire di chi è l’adempimento dei 30 giorni, per iscritto e in anticipo.
Fonti di questa guida
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy — testo del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (PDF) — l’art. 5 sulla progettazione e le soglie, l’art. 6 sulla regola dell’arte e sugli impianti anteriori al 1990, l’art. 7 sulla dichiarazione di conformità e l’art. 8 sugli obblighi del committente
- Gazzetta Ufficiale — D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 — la scheda dell’atto pubblicato il 12 marzo 2008, per risalire agli estremi ufficiali
- Normattiva — D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 — il testo vigente e coordinato, utile per verificare eventuali modifiche successive
- Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) — l’ente che pubblica le norme tecniche richiamate dall’art. 6 del decreto; le norme sono a pagamento, ed è la ragione per cui in questa guida ci concentriamo sui documenti verificabili
Conclusioni
La cosa più utile che il sopralluogo produce non è il numero in fondo al preventivo: è la risposta alla domanda su chi firma il progetto. Da lì discendono una parcella, dei tempi e un livello di responsabilità diversi, e in condominio quella risposta è già scritta nel decreto — per tutte le utenze condominiali serve un professionista iscritto all’albo, senza eccezioni di potenza.
Il resto sono verifiche che chiunque può pretendere di vedere: il quadro aperto, il percorso camminato, l’impianto di terra provato, i quattro requisiti dell’art. 6 spuntati uno a uno se l’edificio è anteriore al 1990. Non richiedono competenze tecniche, richiedono di essere presenti e di fare domande scomode a un preventivo, cioè quando costano ancora zero.
E se qualcuno ti manda un numero senza essere venuto: quel numero non è sbagliato, è semplicemente ancora da scrivere.
Domande frequenti
Un installatore può farmi un preventivo senza venire a vedere?
Quando il progetto dell'impianto deve essere firmato da un professionista?
Quindi portare il contatore a 7,5 kW cambia le carte in tavola?
Se il progetto lo fa l'impresa, cosa devo ricevere?
Come faccio a sapere se il mio impianto vecchio va bene?
Scegliere un'impresa non abilitata è un problema solo dell'impresa?
Dopo i lavori devo consegnare qualcosa a qualcuno?
Posso verificare da solo che l'impianto rispetti la norma CEI?
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