- Scrivevamo
- Scrivevamo che la detrazione del 50 % per le infrastrutture di ricarica era «pienamente attiva» nel 2026 e «prorogata fino al 31 dicembre 2027», con un tetto di 3.000 euro per persona fisica. La attribuivamo all’«art. 1, commi 1057-1063 della Legge n. 232/2016»: quei commi non appartengono a quella legge, che non ha istituito nulla del genere. Indicavamo inoltre una ritenuta sul bonifico dell’8 %, chiedevamo al lettore di scrivere quel riferimento normativo nella causale del proprio bonifico, e davamo per perso il diritto in caso di causale incompleta.
- Diciamo ora
- La detrazione dedicata alle infrastrutture di ricarica è l’art. 16-ter del D.L. 63/2013 e copriva le spese sostenute dal 1º marzo 2019 al 31 dicembre 2021: non è stata prorogata. Resta la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del Tuir), con le aliquote dell’art. 16 del D.L. 63/2013 — per il 2026 il 36 %, che sale al 50 % per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale, su un tetto di 96.000 euro per unità immobiliare — e la guida ufficiale dell’Agenzia di febbraio 2026 non nomina mai la ricarica dei veicoli elettrici. La ritenuta sul bonifico è dell’11 % dal 1º marzo 2024. La causale non deve citare articoli di legge, e un bonifico compilato male non fa perdere il diritto: la circolare 43/E del 2016 lo consente di sanare con una dichiarazione sostitutiva dell’impresa.
- Fonte
- Testi consolidati degli artt. 16 e 16-ter del D.L. 63/2013 su Normattiva, letti il 9 settembre 2026; guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» dell’Agenzia delle entrate, edizione di febbraio 2026, 52 pagine, in cui le parole «ricarica», «colonnina» e «veicoli elettrici» non compaiono; L. 213/2023 art. 1 c. 88 per la ritenuta all’11 %; L. 207/2024 art. 1 cc. 10, 54 e 55 e L. 199/2025 art. 1 c. 22 per le aliquote.