Questa guida doveva essere il confronto fra tre città emiliane. Poi, leggendo l’ordinanza con cui il Comune di Reggio Emilia disciplina l’accesso dei veicoli elettrici, ci siamo imbattuti in un richiamo normativo che non avevamo mai visto citato in un articolo divulgativo sull’argomento — e che, va detto con chiarezza, mancava anche nelle nostre guide.
Esiste un comma del Codice della Strada che impone ai Comuni di consentire l’accesso libero in ZTL ai veicoli elettrici e ibridi. Esiste dal 2019. E non funziona come sembra.
La norma che c’è davvero: art. 7, comma 9-bis
L’art. 7 del Codice della Strada è quello che attribuisce ai Comuni il potere di istituire zone a traffico limitato. Il suo comma 9 elenca le finalità da considerare — sicurezza, salute, ordine pubblico, patrimonio ambientale e culturale, territorio — e consente di subordinare l’ingresso al pagamento di una somma.
Subito dopo, però, c’è un comma che quasi nessuno cita:
«9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida»
È stato inserito dall’art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 — la legge di bilancio 2019 — con effetto dal 1º gennaio 2019.
Due cose vanno notate subito, perché entrambe contraddicono il senso comune.
La prima: la norma nomina anche le ibride, sullo stesso piano delle elettriche. Chiunque guidi un’ibrida in Italia sa che nella pratica viene quasi sempre esclusa, o ammessa a condizioni peggiori.
La seconda: la formula usata è «in ogni caso», che in italiano giuridico è un’espressione forte. Letta di getto, sembra un obbligo senza eccezioni.
Perché non è il lasciapassare che sembra
Se il comma 9-bis funzionasse come la sua lettura immediata suggerisce, metà di questo sito sarebbe inutile: basterebbe essere elettrici per entrare ovunque. Non è così, e la ragione è stata messa nero su bianco dalla giustizia amministrativa.
Il TAR Lazio, sezione II, con la sentenza n. 11841 del 17 giugno 2025, si è occupato del diniego di rinnovo di un permesso ZTL per il centro storico di Roma opposto al titolare di un’auto ibrida. I punti fermi che ne escono sono tre.
Non esiste un diritto soggettivo. Il possessore di un’autovettura a propulsione ibrida o elettrica non è titolare di un diritto soggettivo ad accedere nelle ZTL dei centri storici urbani. La disposizione nasce per agevolare i veicoli a minore impatto inquinante, ma questo non significa che il loro ingresso sia sottratto a qualunque controllo o contingentamento.
Non vale per le ZTL più vecchie. Il comma parla di «delimitare» le zone ed è in vigore dal 1º gennaio 2019: secondo la lettura del TAR non si applica alle ZTL costituite prima di quella data. È il passaggio con l’effetto pratico più ampio, perché le ZTL dei centri storici italiani sono quasi tutte molto più antiche. Quella di Reggio Emilia, per dire, nasce da un’ordinanza del 1988.
Ma non è nemmeno lettera morta. La formula «consentono, in ogni caso, l’accesso libero» va intesa nel senso che i Comuni non possono equiparare le vetture a minore impatto ambientale alle altre: deve prevedersi un regime necessariamente differenziato. Non è un diritto di accesso, è un divieto di indifferenza.
L’Emilia che aveva armonizzato, e ha smesso
C’è una ragione per cui queste tre città meritano di essere lette insieme, ed è che per dieci anni hanno avuto una regola comune.
La Regione Emilia-Romagna, con il progetto «Mi muovo elettrico», fra il 2010 e il 2020 ha promosso — oltre a una rete interoperabile di punti di ricarica — l’armonizzazione degli accessi alle ZTL per tutti i comuni sopra i 30.000 abitanti. Un unico tagliando, valido in tutta la regione: esattamente ciò che oggi manca ovunque in Italia.
La Regione scrive che il progetto pilota si è concluso nel 2020 e che con il tagliando Mi Muovo Elettrico non è più possibile sostare e accedere alle ZTL di tutti i comuni della Regione, salvo diversa disposizione dei singoli comuni. Oggi ogni Comune gestisce autonomamente le regole di accesso e sosta.
È un dato che vale la pena tenere a mente quando si legge che «serve una regola nazionale»: qui una regola sovracomunale c’era, ha funzionato per un decennio su scala regionale, ed è stata lasciata scadere.
Parma: il permesso AAA@
Parma chiama il suo permesso per i veicoli totalmente elettrici AAA@, dalla sigla di «Auto Amica Ambiente», ed è gestito da Infomobility, la società di mobilità del Comune.
Cosa consente:
- accedere e transitare nelle ZTL, con esclusione delle isole ambientali e delle corsie preferenziali;
- sostare nelle aree a pagamento senza limiti di tempo, con esclusione delle strade sensibili e, nelle ore serali, delle righe bianche/blu riservate ai residenti.
Cosa costa: un onere di emissione di 10 euro, escluso il tag RFID del valore di 5 euro. La durata è annuale dalla data di rilascio, quindi va rinnovato.
Un dettaglio che conta per chi arriva da fuori: il permesso viene rilasciato anche ai non residenti nel Comune di Parma. Per la richiesta servono copia del documento d’identità, della patente di guida e del libretto di circolazione fronte e retro; se il veicolo non è di proprietà del richiedente occorre la documentazione che ne attesti la disponibilità, come i contratti di leasing o noleggio.
Le due esclusioni sono la parte da leggere due volte. Le isole ambientali non sono la ZTL: sono aree ulteriormente protette all’interno del tessuto urbano, e il permesso AAA@ non le apre. Le strade sensibili sono un elenco di vie in cui la sosta resta a pagamento anche per chi ha il permesso. Un’agevolazione con due liste di eccezioni non è una franchigia: è un’autorizzazione con un perimetro, e il perimetro va guardato prima, non dopo.
Modena: previa autorizzazione, ibride escluse
Modena è la città in cui la formulazione ufficiale è più netta, e conviene riportarla com’è. Il testo coordinato dell’ordinanza sulla ZTL, al punto B10, stabilisce che previa autorizzazione è consentita la circolazione all’interno della zona a traffico limitato
«ai ciclomotori, ai motoveicoli e agli autoveicoli muniti di solo propulsore ad energia elettrica e qualora non sia installato sul veicolo alcun tipo di motore endotermico, con le limitazioni previste secondo quanto disposto dalla specifica ordinanza vigente»
L’ordinanza specifica richiamata è quella con protocollo generale 129454 del 30 ottobre 2013, intitolata alle disposizioni sulla circolazione dei veicoli elettrici — esclusi quelli ibridi — nella ZTL e alla sosta gratuita nelle zone a pagamento.
Tre osservazioni.
La prima riguarda le ibride. «Qualora non sia installato sul veicolo alcun tipo di motore endotermico» è una definizione che non lascia margini: non basta poter viaggiare in elettrico, il motore termico non deve proprio esserci. È il contrario di quello che il comma 9-bis prevede sulla carta — e si spiega, se si segue il ragionamento del TAR, con il fatto che la ZTL di Modena e la sua disciplina sui veicoli elettrici sono entrambe anteriori al 2019.
La seconda riguarda le due parole più importanti: previa autorizzazione. L’agevolazione non scatta perché l’auto è elettrica, scatta perché la targa è stata autorizzata. Il servizio comunale che la gestisce è intitolato, per esteso, all’accesso alla ZTL e alla sosta gratuita nelle zone a pagamento (strisce blu) esterne alla ZTL: anche l’ambito della sosta è delimitato, e non coincide con l’area del centro.
La terza riguarda la data. Un’ordinanza del 2013 tuttora richiamata come vigente racconta una politica stabile, il che è una buona notizia rispetto ai tre giorni di preavviso con cui altre città hanno cambiato le regole. Ma significa anche che il quadro non è stato riletto dopo l’introduzione del comma 9-bis.
Reggio Emilia: il permesso che dura quanto l’auto
Reggio Emilia è la città che ci ha fatto trovare la norma, e non a caso: la sua ordinanza è l’unica delle tre che discute apertamente il comma 9-bis invece di ignorarlo.
Nelle premesse, il dirigente prende atto della disposizione, osserva che il comma «non specificato in maniera univoca, lascia spazi a interpretazioni che probabilmente verranno ricalibrate nel prossimo periodo», e conclude che è opportuno ottemperarvi comunque, «affinché non subentrino chiarimenti a riguardo, nell’ottica di non discriminare nessun potenziale avente diritto». Tradotto: la norma è ambigua, ma è più prudente applicarla che rischiare.
L’ordinanza consente quindi il transito in ZTL a tutti i veicoli che alla voce di alimentazione del libretto — il campo P.3 — risultino elettrica o ibrida, precisando che l’accesso può avvenire solo previo ritiro di apposito permesso presso l’Ufficio Permessi.
Sul piano operativo, il permesso «Mi Muovo – Veicoli Elettrici» prevede 24 euro di diritti di segreteria una tantum e ha validità illimitata, restando associato alla targa finché mantieni la proprietà del veicolo. Si richiede online tramite il portale SostaRE o agli sportelli, con documento d’identità e libretto che attesti l’alimentazione 100% elettrica. Consente il transito in ZTL e nelle aree pedonali, e la sosta gratuita sulle righe blu della città, con l’esclusione del parcheggio P3 Mediopadana e con l’obbligo di esporre il pass.
Per le ibride esiste un permesso distinto, allo stesso costo, ma con rinnovo periodico e senza la sosta gratuita sulle righe blu.
La tabella regionale, e cosa dice davvero
La Regione Emilia-Romagna pubblica un raffronto fra i comuni, distinguendo le misure per i residenti da quelle per i non residenti. Per le nostre tre città il quadro è identico nei due casi:
| Comune | Gratuità strisce blu | Accesso ZTL | Corsie preferenziali |
|---|---|---|---|
| Parma | sì | sì | no |
| Modena | sì | sì | no |
| Reggio Emilia | sì | sì | no |
Due letture meritano attenzione.
La prima è che, su tredici comuni censiti, la distinzione fra residenti e non residenti produce una sola differenza in tutta la regione: a Faenza i residenti hanno la gratuità sulle strisce blu, i non residenti uno sconto del 50%. Altrove il trattamento è identico. È l’opposto di quanto accade in altre regioni, dove l’agevolazione sulla sosta è spesso riservata a chi abita in città.
La seconda è la colonna delle corsie preferenziali: «no» per tutti, senza eccezioni. Accesso alla ZTL e uso della corsia riservata al trasporto pubblico sono due permessi distinti, e in Emilia-Romagna il primo non contiene mai il secondo.
Va detto che la Regione stessa presenta la tabella come le «principali indicazioni fornite dai comuni»: è una fotografia utile per orientarsi, non un atto normativo. Su ogni singola città l’ultima parola resta dell’ordinanza comunale, che è la ragione per cui in questa guida siamo andati a leggerle.
Cosa fare prima di partire
Se vai a Parma. Richiedi il permesso AAA@ a Infomobility, calcolando 10 euro più 5 per il tag e il fatto che scade dopo un anno. Prima di parcheggiare, verifica se la via rientra fra le strade sensibili, e ricorda che le isole ambientali restano fuori dal permesso.
Se vai a Modena. Muoviti prima: l’ordinanza dice previa autorizzazione, e la sosta gratuita riguarda le strisce blu esterne alla ZTL. Se guidi un’ibrida, la formula «alcun tipo di motore endotermico» esclude il tuo veicolo senza ambiguità.
Se vai a Reggio Emilia. I 24 euro si pagano una volta sola e il permesso resta legato alla targa: è il migliore rapporto fra costo e durata delle tre città. Ricordati di esporre il pass quando parcheggi, e che il P3 Mediopadana è escluso dalla gratuità.
Se guidi un’ibrida, ovunque. Il comma 9-bis ti nomina, la pratica quasi mai. Dai per scontato di essere escluso e verifica il contrario, non il viceversa.
Se ti arriva una multa. Il comma 9-bis, da solo, difficilmente ti aiuta, per le ragioni viste. Conta molto di più poter dimostrare che avevi l’autorizzazione al momento del transito: conserva sempre la ricevuta. I passaggi per contestare sono in come contestare una multa ZTL, e la logica della registrazione della targa in come registrare la targa per le ZTL.
Fonti di questa guida
- Art. 7 del Codice della Strada — il testo del comma 9-bis sull’accesso libero dei veicoli elettrici e ibridi, e il comma 9 sulle finalità delle ZTL
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) — l’art. 1, comma 103 è la disposizione che ha inserito il comma 9-bis nel Codice della Strada
- TAR Lazio, sez. II, 17 giugno 2025, n. 11841 — scheda ARSG — la sentenza che esclude il diritto soggettivo di accesso e limita la portata del comma 9-bis
- Commento alla sentenza 11841/2025 — la seconda fonte con cui abbiamo verificato gli estremi e le citazioni della decisione
- Regione Emilia-Romagna — regolamentazione degli accessi dei veicoli elettrici nelle ZTL — la fine di «Mi muovo elettrico» nel 2020 e le tabelle di raffronto fra i comuni
- Infomobility Parma — permessi AAA Auto Amica Ambiente — condizioni, costi, durata ed esclusioni del permesso per i veicoli totalmente elettrici
- Comune di Modena — testo coordinato dell’ordinanza ZTL — il punto B10 con la definizione che esclude qualunque motore endotermico
- Comune di Modena — ordinanza sui veicoli elettrici in ZTL — gli estremi dell’ordinanza prot. 129454 del 30 ottobre 2013 tuttora richiamata
- Comune di Reggio Emilia — ordinanza veicoli ibridi ed elettrici 2025 — le premesse in cui il comma 9-bis viene citato e definito ambiguo, e il dispositivo sul permesso di transito
- Comune di Reggio Emilia — transito e sosta in ZTL e AP con veicoli ecologici — la pagina di servizio da cui si raggiunge l’ordinanza e la procedura
- TIL — accesso in ZTL delle auto elettriche a Reggio Emilia — costi, validità e differenze fra permesso elettrico e permesso ibrido, aggiornati a luglio 2026
Conclusioni
La cosa più utile che abbiamo imparato scrivendo questa guida non riguarda Parma, Modena o Reggio Emilia: riguarda il modo in cui si verifica un’affermazione negativa. Dire «non esiste una norma nazionale» è comodo, spiega bene la varietà che si osserva sul territorio, ed è il tipo di frase che nessun lettore contesta. Era anche sbagliata, e per accorgercene è bastato leggere fino in fondo un’ordinanza comunale invece di fermarci al riassunto.
La norma esiste. È scritta in modo ambiguo — lo dice anche il dirigente che l’ha applicata — e la giurisprudenza l’ha ridimensionata al punto da lasciarla quasi senza effetto sulle ZTL che ci interessano davvero, quelle dei centri storici nati molto prima del 2019. Quello che resta è un principio modesto ma non inutile: un’auto elettrica non può essere trattata come tutte le altre. Non stabilisce quanto debba valere l’agevolazione, né dove. Stabilisce che una differenza ci deve essere.
Ed è più o meno il livello di certezza con cui conviene muoversi: non «sono elettrico, entro», ma «ho l’autorizzazione di questo Comune, e ne conservo la ricevuta».
Domande frequenti
Esiste una legge nazionale che permette alle auto elettriche di entrare in ZTL?
Allora ho diritto a entrare in qualsiasi ZTL con la mia auto elettrica?
La norma vale per tutte le ZTL?
Cosa devono fare allora i Comuni?
Quanto costa il permesso per l'auto elettrica in queste tre città?
Le auto ibride sono trattate come le elettriche in Emilia?
È vero che in Emilia-Romagna c'era una regola regionale unica?
Con un'auto elettrica posso usare le corsie preferenziali?
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